Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Delibera di rigetto per carenza del requisito della residenza – Omessa preventiva audizione dell’interessato – Ius novum contenuto nella l. n. 241/90 – Applicabilità – Sussiste.

Deve essere annullata la decisione del Consiglio dell’Ordine che abbia rigettato la domanda di iscrizione all’albo degli avvocati e procuratori anche nell’ipotesi della carenza del requisito della residenza, senza la contestazione dei fatti e senza l’assegnazione del termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni.
Infatti, l’art. 24, comma 4, della legge n. 36 del 1934, nel prescrivere la preventiva audizione dell’istante nel solo caso di rigetto della domanda di iscrizione «per motivi d’incompatibilità o di condotta», deve ritenersi superato dallo ius novum contenuto nella normativa introdotta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale si rinviene il fondamentale diritto del cittadino ad essere «sentito» dalla P.A. quando questa, per mezzo di apposito provvedimento, stia per adottare un provvedimento rientrante nella sfera giuridica del cittadino interessato. Con la conseguenza che l’eventuale atto emanato, senza la preventiva audizione dell’interessato, risulta annullabile su istanza dell’interessato stesso. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 28 ottobre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 8 luglio 1994, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 08 Luglio 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 28 Ottobre 1992
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment