Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione di denuncia in mancanza di presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Inammissibilità del ricorso.

Non è ammissibile il ricorso avverso un provvedimento del Consiglio dell’Ordine che abbia deliberato l’archiviazione di una denunzia, non ritenendo la sussistenza di presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare. (Dichiara inammissibile ricorso proposto contro decisione Consiglio Ordine Udine, 12 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 7 luglio 1994, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 07 Luglio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 12 Maggio 1992
Giurisprudenza CNF

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