Rapporti con i magistrati – Richiesta di provvedimento cautelare e omessa menzione di un precedente negativo di altra autorità – Dovere di verità – Dovere di lealtà – Insussistenza dell’infrazione.

Il codice di procedura civile, all’art. 88, impone alle parti e ai difensori di agire «secondo lealtà e probità». In detta norma non è ricompreso l’obbligo ulteriore di dire la verità nel processo: pertanto, il difensore non è tenuto ad evidenziare l’esistenza di giurisprudenza o dottrina che contrasti con le tesi sostenute dallo stesso avvocato del ricorrente. (Nella fattispecie è stato ritenuto esente da censura il comportamento dell’avvocato che chiedendo al giudice un provvedimento urgente, inaudita altera parte, abbia taciuto sull’esistenza di una precedente ordinanza che respingeva analogo ricorso). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Prato, 16 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 8 luglio 1994, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 08 Luglio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 16 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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