Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso proposto da persona non legittimata – Inammissibilità.

A norma dell’art. 50 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 la legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione dei Consigli dell’Ordine spetta soltanto al Pubblico Ministero o all’interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stata disposta o si sarebbe potuta disporre l’apertura del procedimento disciplinare. È inammissibile, pertanto, il ricorso proposto dal denunziante. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Nuoro, 8 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 maggio 1994, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 30 Maggio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 08 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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