Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità e di accaparramento della clientela – Manifestazione pubblica delle proprie qualità personali e della propria attività – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non ricorre l’ipotesi di accaparramento di clientela o di pubblicità quando la condotta del professionista sia discreta e prudente e comunque non tesa ad indecorosa pubblicità o esaltazione di propri meriti ai fini di acquisizione di clientela. (Nella fattispecie, riconosciuta la liceità del progetto-pilota «accesso dei consumatori alla giustizia», è stata affermata la correttezza dell’attività svolta per dare adeguata pubblicità alla iniziativa). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 10 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 30 maggio 1994, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 30 Maggio 1994 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 10 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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