Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Appropriazione di somme destinate alla parte assistita – Sospensione.

Viene meno ai doveri deontologici di lealtà e correttezza l’avvocato che si appropri di una somma destinata al cliente attraverso la falsificazione della di lui firma, che diserti le udienze e che si rifiuti di fornire informazioni al collega. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 30 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 30 maggio 1994, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 30 Gennaio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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