Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione all’impugnativa – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso parere C.d.O. di Palermo, 24 marzo 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 9 aprile 1996, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 09 Aprile 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Marzo 1994
Giurisprudenza CNF

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