Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempiere alle obbligazioni assunte – Responsabilità per fatto del dipendente – Sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia ai doveri civilistici insorti nell’esercizio della professione forense, per fatti posti in essere da un proprio dipendente, firmatario di un assegno scoperto (nella fattispecie, tenuto conto di altra violazione deontologica per la quale non è stata formulata impugnazione, è stata confermata la sanzione della sospensione per due mesi). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Ruggerini), sentenza del 9 aprile 1996, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 09 Aprile 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Dicembre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment