Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione – Deposito del ricorso presso il Consiglio Nazionale Forense – Inammissibilità.

Il deposito del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, direttamente presso i suoi uffici anziché presso il Consiglio che ha emesso la pronuncia, ne determina l’inammissibilità. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 7 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 28 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Dicembre 1992
Giurisprudenza CNF

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