Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – Omesso deposito della pronuncia impugnata – Inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 il ricorso al Consiglio Nazionale Forense deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia corredato della copia della pronuncia stessa notificata al ricorrente.
L’omesso deposito della decisione impugnata determina l’inammissibilità del ricorso, impedendo qualsiasi reale controllo di rito e di merito sul contenuto della decisione. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cassino, 18 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 28 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 18 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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