Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Frequentazioni del professionista di una sede ritenuta «domicilio» di una associazione a delinquere di stampo mafioso – Utilizzazione dell’avvocato di espressioni e manifestazioni comportamentali senza distacco da persone tese a propositi delittuosi – Programmazione di attività difensive con il contributo condizionante di soggetti estranei al rapporto difensore-cliente – Illecito deontologico – Sussiste – Sospensione per mesi due.

L’avvocato che frequenti continuamente un ambiente ritenuto il «domicilio» di una associazione a delinquere di stampo mafioso; che utilizzi espressioni di tono familiare (dandosi del «tu» con un noto capo di una associazione criminosa) e adotti un comportamento senza il necessario distacco da persone chiaramente tese a propositi delittuosi; che prospetti l’ipotesi di una testimonianza volta a provocare la revisione di un processo pone in essere un comportamento contrario ai doveri di correttezza, dignità e decoro che devono ispirare qualsiasi attività o qualsiasi comportamento dell’avvocato. (Nella specie è stata confermata la decisione del C.d.O. che aveva inflitto la sanzione di due mesi di sospensione, tenuto conto della giovane età dell’incolpato, del comportamento processuale consistente nel riconoscimento dell’errore commesso ed, infine, della indubbia esistenza di cattivi esempi nell’ambito professionale). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 14 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Gazzara), sentenza del 27 luglio 1994, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 27 Luglio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 14 Dicembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment