Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato – Obbligo del rendiconto e messa a disposizione di somme – Ritenzione di somme di spettanza del cliente nonostante i ripetuti solleciti del mandante – Illecito deontologico – Sussiste – Censura.

L’avvocato che, in qualità di procuratore speciale, ometta di rendere il conto alla cliente e di rimetterle quanto percepito per la conclusione del negozio posto in essere nella detta qualità, realizza un comportamento non conforme alla dignità e al decoro della professione. (Nella specie si è ritenuta equa la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovereto, 16 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. De Dominicis), sentenza del 13 luglio 1994, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 13 Luglio 1994 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 16 Dicembre 1991 (censura)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense (respinge)
Giurisprudenza CNF

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