Avvocati stabiliti e dispensa dalla prova attitudinale: il rigetto dell’istanza non preclude la riproposizione della domanda

In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato. Tuttavia, il rigetto dell’istanza per insufficienza probatoria non preclude la riproposizione della domanda stessa, opportunamente integrata con la documentazione necessaria a comprovarne la fondatezza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 91 del 7 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 07 Luglio 2020 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 07 Novembre 2017
Giurisprudenza CNF

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