Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa

Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 07 Luglio 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Ottobre 2019 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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