Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: solo l’assoluzione penale pronunciata “perché l’imputato non lo ha commesso” o “perché il fatto non sussiste” vincola in conformità l’organo disciplinare, mentre negli altri casi il comportamento va valutato sotto il profilo deontologico, sicché è irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno (art. 162 ter c.p.). Infatti, in materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite a cause diverse di proscioglimento:

  • per il caso di assoluzione penale per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cpp e art. 530 co. 1 cpp), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 263 del 30 dicembre 2022;
  • per il caso di assoluzione ”perché il fatto non costituisce (più) reato”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022.

Infine, sul proscioglimento penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022 (secondo cui la sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini dell’innocenza dell’incolpato ma neppure della sua colpevolezza, “non potendo essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.)”), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023 (secondo cui la sentenza di prescrizione del reato, unitamente alle prove raccolte in sede penale, deve essere valutata ai fini della responsabilità deontologica dell’incolpato “allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato”).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 09 Gennaio 2023 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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