Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena ha formulato il seguente quesito: “con riferimento agli artt. 37, 2° cpv. e 51, 1° cpv. del Codice deontologico forense, questo Consiglio chiede di conoscere se vi è violazione deontologica nella condotta dell’iscritto che accetti di prestare la propria assistenza, per la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore di uno dei coniugi assistiti – in sede di separazione consensuale – da un collega con il quale, dall’epoca della separazione, condivide i locali di studio. L’iscritto, in occasione della procedura di separazione, non è mai stato interessato della pratica e il collega, ora, per conto dei coniugi non svolge alcun incarico”.

Al quesito deve essere data risposta negativa.
Ai sensi dell’art. 37, II canone, del Codice deontologico, infatti, “l’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali”. Anche la mera condivisione dei locali dello studio osta, pertanto, all’assunzione di incarichi per conto di soggetti che siano stati, in passato, assistiti dal collega con il quale sussiste un legame di tale natura.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 56

Quesito n. 247, COA di Forlì Cesena

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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