VIOLENZA SESSUALE – SUSSUNZIONE DELLA CONDOTTA SUB ART. 9 C.D.F.

Si rende responsabile di gravissima violazione dei generali doveri di dignità, probità e decoro l’Avvocato che, nei locali del Palazzo di Giustizia, usa violenza sessuale ai danni di una giovane donna, adescata con l’offerta di aiutarla a raggiungere un ufficio di cancelleria. Tale comportamento, aggravato dall’incapacità dell’incolpato di controllare le sue pulsioni nonostante la sua età, compromette irrimediabilmente il valore fondativo della figura dell’avvocato, come deve essere percepita dai terzi, e, cioè, la sua irreprensibile e specchiata condotta di vita, privata e professionale.
(In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, condannato con sentenza penale definitiva per il reato p. e p. dall’art 609 bis c.p, è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 56 del 29 giugno 2021

Giurisprudenza CDD

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