VIOLAZIONE DELL’ART. 9 CDF

L’avvocato che accetta l’incarico nella consapevolezza, celata al cliente, della carenza delle condizioni minime per il suo utile espletamento si rende responsabile della violazione dei doveri sanciti dall’art. 9 CDF.
(Nel caso di specie l’incolpato aveva accettato incarico, teso all’ottenimento da parte dell’assistito del permesso di soggiorno temporaneo, nonostante avesse contezza della non titolarità, da parte di costui, dei requisiti utili all’avvio della relativa pratica amministrativa).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 83 del 5 luglio 2022

Giurisprudenza CDD

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