VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA – INCONFIGURABILITA’

L’Avvocato, nel proporre azioni risarcitorie, deve osservare il dovere di diligenza imposto dal CDF nella valutazione della veridicità dei fatti. Non viola il dovere di diligenza solo se, nonostante l’adozione di idonee cautele, non emergano elementi che possano ingenerare in lui il sospetto della falsità dei fatti posti a fondamento della domanda.
(In applicazione del principio di cui in massima, l’incolpato, assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 640, 372 e 485 c.p. con la formula <<perché il fatto non costituisce reato>>, è stato prosciolto in ragione dell’assenza di circostanze di fatto idonee ad indurgli il sospetto della falsità dei sinistri stradali scaturigini di azioni risarcitorie proposte nell’interesse dei clienti).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 49 del 25 novembre 2020

Giurisprudenza CDD

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