Vietato registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi

Viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro di cui all’art. 5 CD previgente (art. 9 CDF) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l’avvocato che registra a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 63 del 8 ottobre 2018

Sanzione: AVVERTIMENTO

NOTA:
Per l’estensione del divieto in parola all’ipotesi di telefonata in viva voce alla presenza di terzi, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7.

Giurisprudenza CDD

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