Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato al giudice una missiva contenente affermazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti delle controparti, chiedendogli altresì un incontro personale e di essere contattato sulla propria utenza mobile privata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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