TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice disciplinare deve tener conto della complessiva condotta dell’incolpato, in particolare della gravità dei relativi comportamenti prolungati nel tempo, della piena consapevolezza violativa di norme di rilevanza disciplinare, del relativo grado di intensità e della correlata grave lesione dell’immagine della professione, nonchè del discutibile inerte atteggiamento difensivo dell’incolpato, potendo tali comportamenti, nel loro complesso, essere valutati dal giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 20 del 19 maggio 2020

Giurisprudenza CDD

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