Il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente impone che l’incarico debba essere conferito dalla parte assistita e, nel caso in cui sia conferito da un terzo, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 100 del 9 ottobre 2019