L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette

L’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato e, in ogni caso, deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita (Nel caso di specie, quale presunta attività di beneficenza a favore di una bambina da sottoporre ad intervento chirurgico, il professionista avrebbe dovuto occuparsi di trasferire, in conti esteri cifrati, dei fondi di incerta provenienza che erano nella presunta titolarità di un soggetto ristretto in carcere in forza di condanna definitiva a 18 anni per ricettazione e riciclaggio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di mesi undici).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 01 Ottobre 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment