Sospensione per l’avvocato che accetti il mandato professionale in cambio di prestazioni sessuali

I doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale. Conseguentemente, viola i principi cardine della deontologia l’avvocato che subordini l’effettività e l’efficacia del proprio impegno professionale alla prestazione sessuale in suo favore del cliente, in quanto è di estrema gravità la confusione o la sovrapposizione dell’atto sessuale alla prestazione professionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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