L’errore sul termine per l’impugnazione non giustifica la rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, dovendo in tal caso trovare applicazione il principio di autoresponsabilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 28 Luglio 2022 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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