La translatio iudicii non sana eventuali vizi o decadenze maturati

La cd. translatio iudicii non può consentire l’elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione, rimanendo ferme le eventuali preclusioni e le decadenze medio tempore intervenute (art. 11, comma 2, c.p.c.), in quanto, affinché l’effetto conservativo della translatio possa operare, la domanda originaria deve essere stata tempestivamente proposta di fronte al giudice poi dichiaratosi (o dichiarato ex art. 41 c.p.c.) privo di giurisdizione; in caso contrario, l’istituto determinerebbe l’illogica e abnorme conseguenza di rendere vane le regole che presiedono al diritto di azione e/o di impugnazione, e finirebbe per comportare un’indiscriminata e immotivata rimessione in termini.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 28 Luglio 2022 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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