Sospensione cautelare: l’interpretazione costituzionalmente orientata della previgente disciplina

In tema di sospensione cautelare, finché l’art. 60 L. n. 247/2012 era ancora privo della sua premessa logico/giuridica, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina – CDD (01/01/2015), quali organi competenti ad irrogarla, ha trovato (esclusiva) applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, e restano validi gli atti legittimamente compiuti in vigenza di tale normativa. Tuttavia, la sostanziale differenza tra le due discipline impone una interpretazione costituzionalmente orientata delle previgenti norme, sì da scongiurare una disparità di trattamento tra incolpati che pure versino in identica situazione fattuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha revocato la sospensione cautelare comminata – sine die ed a prescindere da ogni considerazione pronostica circa la fondatezza dell’accusa penale – sulla scorta della previgente normativa).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 211

NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
In senso conforme, sull’applicabilità tout court della previgente normativa ante 2015, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, nonché parere CNF n. 28/2013.
In senso conforme, sulle differenze tra la “vecchia” e la “nuova” sospensione cautelare, cfr., Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69.
In senso conforme, sull’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme deontologiche – processuali e sostanziali-, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 28 Dicembre 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 15 Ottobre 2014 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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