La pendenza di un procedimento penale o disciplinare non preclude la cancellazione dall’albo per difetto dei requisiti di iscrizione

Il divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (artt. 17 co. 16 e 57 L. n. 247/2012, già art. 37, co. 8, RDL n. 1578/1933) non opera con riferimento alla cancellazione disposta per mancanza  (originaria o sopravvenuta) dei requisiti previsti dalla legge per ottenere e mantenere l’iscrizione stessa, giacché l’ulteriore accertamento di una eventuale responsabilità penale o deontologica non incide sull’assenza oggettiva dei predetti requisiti ed esula pertanto dalla ratio del divieto in parola (Nel caso di specie, il Rettore aveva annullato alcuni esami universitari e quindi il verbale di laurea in giurisprudenza di un avvocato, con conseguente sua cancellazione dall’albo forense da parte del COA di appartenenza per difetto originario dei requisiti per l’iscrizione. Poiché per quei medesimi fatti pendeva altresì procedimento penale, il professionista eccepiva la nullità del provvedimento caducatorio del COA per violazione del divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 210

NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 20 Luglio 2011 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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