Si chiede, di sapere se il Consiglio dell’Ordine, nel dare esecuzione alla decisioni del C.N.F. ai sensi dell’art. 62 L.P., debba provvedere o meno anche alla comunicazione della decisione definitiva a tutti gli iscritti dell’Ordine stesso e, in caso affermativo, con quali modalità.

Il parere deve essere reso nei seguenti termini:
La norma primaria di cui all’art. 62, comma 5, della L. 247/2012 viene integrata dalla norma-regolamentare come accade appunto con l’art. 35, comma 4, del Reg. n. 2/2014 del C.N.F. il quale prevede che, oltre ai capi degli uffici giudiziari del distretto (previsione meramente riproduttiva di parte della norma primaria), la comunicazione delle misure e/o sanzioni ablative venga ulteriormente effettuata a tutti i Consigli degli Ordini d’Italia.
Ciò al fine di consentire un controllo circa l’effettiva esecuzione del provvedimento interdittivo e la piena operatività dello stesso grazie alla conoscenza che ne venga acquisita su tutto il territorio nazionale per il tramite degli Ordini circondariali.
Non è superfluo sottolineare come il limitare la comunicazione di un provvedimento interdittivo al ristretto ambito distrettuale in presenza di uno jus postulandi, esercitabile invece senza limitazioni territoriali, potrebbe consentire all’iscritto di sottrarsi alla vincolatività della sanzione interdittiva.
Tale la ratio della previsione regolamentare integrativa di cui all’art. 35 c. 4 del Reg.to 2/2014.
La comunicazione a tutti gli iscritti all’Ordine competente andrà resa a mezzo pec come previsto dalla norma.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 gennaio 2016, n. 5

Quesito n. 85, COA di Ancona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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