Rinvio a giudizio penale e sospensione cautelare dall’esercizio della professione

E’ legittimo il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal COA quando gli elementi posti alla base si fondano su condotte ed eventi che risultano dagli atti del procedimento penale che hanno comportato il rinvio a giudizio di un iscritto all’albo e che presentano rilevante gravità sotto il profilo della tutela del prestigio dell’Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili sotto il profilo dell’etica professionale per l’affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all’Ordine Forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 14 Marzo 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 24 Febbraio 2014 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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