La diversa qualificazione giuridica del (medesimo) fatto disciplinare contestato non vìola il diritto di difesa

La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’imputazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della sentenza per aver applicato un diverso articolo del codice deontologico rispetto a quello indicato nell’incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che il dato fattuale dell’incolazione era rimasto immutato pur a fronte della diversa qualificazione giuridica dello stesso, ha rigettato l’eccezione).

Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014

Giurisprudenza Cassazione

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