Responsabilità deontologica: irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione od omissione

La natura dell’illecito disciplinare prescinde dall’elemento soggettivo e, a fondare la responsabilità deontologica, è sufficiente l’elemento psicologico della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto da compiere.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 15 marzo 2013, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 21.4.2011, n. 66, CNF 27.10.2010, n. 155.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 15 Marzo 2013 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 15 Dicembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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