Reclamo elettorale: il deposito nei termini non presuppone la previa notifica ai controinteressati

Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 25 Ottobre 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 13 Dicembre 2022
Giurisprudenza CNF

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