Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 21 luglio 2016, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 25 Ottobre 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 13 Dicembre 2022
Giurisprudenza CNF

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