Radiazione per l’avvocato che sottragga al cliente il (cospicuo) risarcimento

Poiché nel Codice Deontologico vigente non è tipizzato il comportamento di chi, nell’esercizio dell’attività professionale, commetta i reati di truffa aggravata, di appropriazione indebita, di falsità in scrittura privata, la determinazione della sanzione può avvenire solo applicando quei principi che delineano il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e la gravità delle conseguenze che ne derivano pur in assenza di espresse previsioni (Nel caso di specie, il professionista si era fatto accreditare dalla compagnia assicuratrice la somma di € 60mila circa spettanti al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021

NOTA:
Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Giugno 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Aprile 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29589 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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