Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Si ritiene che la valutazione del comportamento sia un fatto di autoresponsabilità del soggetto, valutabile sulla base della tipizzazione legale di cui agli illeciti previsti dal codice deontologico. Tanto più che tale comportamento può essere censurato in sede disciplinare. Per queste ragioni è sicuramente inopportuna una pronunzia preventiva del COA.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 169

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 169 del 29 Novembre 2002
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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