Procedimento disciplinare: solo la mancanza o nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD

La mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all’incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz’altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 09 Settembre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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