Le PEC comunicate all’Ordine di appartenenza popolano il Reginde e sono valide destinazioni per ogni notifica o comunicazione ai relativi titolari

Come gli altri iscritti in un albo professionale (cfr. art. 16 co. 7 D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009), anche gli avvocati hanno l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che viene quindi trasmesso al Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde) e costituisce valida destinazione per ogni notifica o comunicazione da parte dei mittenti, ivi compresi gli organi e gli uffici dell’Ordine di appartenenza e i Consigli di Disciplina in virtù della previsione degli articoli 15 co. 1, 17 co. 1 e 21 co. 1 del regolamento CNF n. 2/2014.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 09 Settembre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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