Procedimento disciplinare – Ricorso – Sottoscrizione – Procura Speciale – Nozione – Difetto di procura – Invalidità – Ratifica successiva – Inammissibilità.

Nel procedimento avanti il Consiglio nazionale forense il professionista può essere assistito da un avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, solo se munito di mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per quel grado del procedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata in precedente grado.
Il difetto di procura del difensore, rilasciata nei modi e nei tempi di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c., non può essere sanata per effetto di una successiva ratifica dell’operato del difensore medesimo. (Inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 18 marzo 1993, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 18 Marzo 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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