Procedimento disciplinare – Espressioni sconvenienti – Censura.

Prospettare l’ipotesi di una collisione fra l’avvocato avversario ed il giudice, intimando che questi avrebbe ceduto «a pressioni» anziché farsi persuadere, nell’adottare il provvedimento, da argomenti logico-giuridici, valutati secondo il suo libero convincimento, concreta un’accusa grave, gravissima specie se sprovvista di un qualsiasi elemento di prova. (Nella specie è stata applicata la censura di considerazione di altri elementi soggettivi – sfogo di malumore, esauritosi in un ambito circoscritto ecc.). (Accoglie parzialmente ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 18 marzo 1993, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18 Marzo 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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