Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione in sede amministrativa e giurisdizionale

L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza n. 192 del 19 dicembre 2019

NOTA
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 30 Giugno 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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