La violazione del dovere di colleganza è un illecito istantaneo

La violazione del rapporto di colleganza (artt. 19, 35, 46 cdf) è un illecito deontologico ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’illecito stesso è stato commesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza n. 192 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 30 Giugno 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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