Procedimento disciplinare: impedimento a comparire all’udienza e differimento della stessa

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza riferendo della soppressione di alcuni treni, di ritardi di altri e di traffico a singhiozzo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 2 maggio 2016, n. 95, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 03 Maggio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 13 Dicembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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