Illecito conferire con il giudice in assenza della controparte

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa (Nel caso di specie, dopo alcune ore dall’udienza, il professionista aveva chiesto al Giudice di poter comunque verbalizzare un difetto di jus postulandi del collega di controparte ormai assente, con tanta veemenza da richiedere l’intervento dei carabinieri. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 03 Maggio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 26 Luglio 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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