Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 75

NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 30 aprile 2012, n. 74;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Aprile 2012 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 25 Gennaio 2011 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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