L’avvocato sospeso (radiato o cancellato) non può impugnare in proprio al CNF

L’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione è privo dello “ius postulandi”; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall’avvocato sospeso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 Maggio 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario

Giurisprudenza Cassazione

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