Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare una ipertrofia prostatica benigna con prescrizione di tre giorni di riposo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 11 Giugno 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7666 del 24 Marzo 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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