Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine

L’iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall’art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Ianniruberto, rel. Paolini), SS.UU, sentenza del 19 maggio 2004, n. 9491.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 11 Giugno 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7666 del 24 Marzo 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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