Procedimento disciplinare – Deontologia forense – Danaro riscosso per conto del cliente – Mantenimento indebito – Detrazione di documento nel corso del procedimento disciplinare – Violazioni gravi – Cancellazione.

L’avvocato che indebitamente trattiene danaro riscosso per conto del cliente (e solo dopo alcuni anni, a procedimento disciplinare avviato lo versa all’avente diritto) commette grave violazione dell’etica professionale, indipendentemente dalla rilevanza penale di un tale operato.
L’alterazione di un documento prodotto nel corso del procedimento (nella specie: contraffazione della data) costituisce lesione dei principi di lealtà e di correttezza essenziali alla qualificazione del suo rapporto con l’organo disciplinare.
Appare sanzione adeguata per tali fatti la sanzione della cancellazione. (Rigetto del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 13 Febbraio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1992
Giurisprudenza CNF

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